Ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, tutte le strutture ricettive alberghiera o extra-alberghiere e tutte le unità abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o di locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si devono dotare di un Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Gli esercenti e i locatori sono tenuti a esporre il CIN all’esterno degli immobili usati per l’attività e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.
Le diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, comprese le sanzioni, sono applicabili, ai sensi della stessa norma, dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale. L’avviso è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale – foglio inserzioni n. 103 del 03/09/2024. Le disposizioni quindi si applicano dal giorno 02/11/2024. A prescindere da questo termine legale, la banca dati è già attiva ed è possibile procedere.
L’acquisizione del CIN sarà effettivamente obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ ministeriali dedicate. Accedere dal seguente link: FAQ Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR)
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Anche quando sia già presente un codice identificavo regionale, questo non fa venire meno l’obbligo di acquisire ed esporre il CIN. Le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative regionali restano valide.
Segnaliamo, inoltre, che lo stesso art. 13-ter, comma 7 prevede che tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi o per finalità turistiche, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, devono essere munite, entro il termine dei 60 giorni indicato sopra, di estintori portatili e di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio. Testualmente: … In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.