
Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 11 e art. 22 introduce una procedura "semplificata" per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti.
La norma prevede che il produttore attesti, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il rispetto dei requisiti per l’utilizzo dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività ed interventi autorizzati dichiarando:
- che le terre e rocce da scavo sono qualificate sottoprodotti perché rientrano nelle condizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 4, definendone la quantità
- l'eventuale sito di deposito intermedio
- il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo (non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore).
La dichiarazione deve:
- essere redatta come "autocertificazione"
- essere trasmessa all'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e allo sportello unico dell'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 11 e 22).
Approfondimenti
Terre e rocce da scavo riutilizzate interamente nello stesso cantiere nel quale sono state scavate
Fase di trasporto
Dichiarazione di avvenuto utilizzo
Modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione sostitutiva
Ultimo aggiornamento: 29/05/2025 04:00.53