Manifestazioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Manifestazioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Le manifestazioni su strada sono manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico o non agonistico svolte su aree pubbliche o su strade di uso pubblico. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.

Organizzare un una manifestazione sportiva, è un'ottima opportunità per coniugare divertimento, attività fisica e promozione del territorio.

Manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico

Il carattere agonistico della manifestazione richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati
  • esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.

Queste manifestazioni si distinguono in:

  • gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale
  • gare con veicoli a motore.

Queste manifestazioni rientrano pertanto tra quelle definite dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9 e dal Regolamento regionale 27/03/2006, n. 6, art. 2.

Manifestazioni sportive su strada di carattere non agonistico

Il carattere non agonistico prevede lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Queste manifestazioni non rientrano pertanto tra quelle definite dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9 e dal Regolamento regionale 27/03/2006, n. 6, art. 2.

Approfondimenti

In tutte le amministrazioni…

L’autorizzazione è rilasciata:

  • dal Comune quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio. In questo caso, se il percorso interessa viabilità di competenza provinciale/statale, l’autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta della Provincia o dii ANAS (art. 4 comma 150 ter della L.R. n. 1 del 5.1.2000);
  • dalla Provincia qualora la competizione sportiva interessi due o più Comuni ovvero quando la competizione interessa più territori provinciali e ha inizio nel territorio della Provincia;
  • dalla Regione qualora la competizione sportiva interessi due o più Regioni ovvero quando la competizione interessa più territori regionali e ha inizio nel territorio della Regione.

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Ultimo aggiornamento: 08/05/2025 12:47.39