Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 6, se si vuole svolgere l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Chi deve possederli?
In caso di società, associazioni e organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante oppure da persona preposta all'attività commerciale.
In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare oppure da persona preposta all'attività commerciale.
Chi è la persona preposta all'attività commerciale o "preposto"?
Il preposto è colui che, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare di un'attività commerciale o di somministrazione, possedendo i requisiti previsti dalla legge, è responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.
Il preposto viene nominato dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società se questi ultimi non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.
Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e anche per più punti vendita, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità che il ruolo richiede e non solo limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Riconoscimento dei requisiti professionali conseguiti in un Paese estero
Per esercitare in Italia a tempo indeterminato una professione regolamentata e godere del “diritto di stabilimento”, è necessario richiedere preventivamente il riconoscimento della relativa qualifica professionale all’autorità competente.
Ulteriori chiarimenti e pareri ministeriali
Il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso Parere ministeriale 28/02/2012, n. 51281 in merito ai livelli professionali previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio e del turismo e pubblici esercizi. All'interno del parere, vengono definiti in dettaglio quali siano i livelli professionali ritenuti idonei per il possesso dei requisiti professionali.
A tal proposito abbiamo raccolto e pubblicato diversi ulteriori pareri ministeriali.