Autorimesse, parcheggi a cielo aperto

Autorimesse, parcheggi a cielo aperto

L’autorimessa serve per custodire o posteggiare:

  • autoveicoli
  • natanti
  • roulotte
  • caravan
  • motocicli
  • biciclette.

Se l’attività è svolta a scopo di lucro gli esercenti di rimesse di veicoli sono obbligati ad annotare su apposita ricevuta:

  • date di ingresso e di uscita
  • marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.

La ricevuta deve essere valida anche ai fini tributari.

Dall'annotazione dei dati sono invece esonerati:

  • i veicoli ricoverati occasionalmente per un massimo di due giorni
  • i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Rischio incendio

Se la superficie complessiva coperta è superiore a 300 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151) nel rispetto delle normate tecniche stabilite dal Decreto ministeriale 15/05/2020.

Scarichi idrici

Se l'attività prevede anche il lavaggio auto occorre presentare apposita documentazione relativa agli scarichi idrici.

In tutte le amministrazioni…

Si precisa che la SCIA è dovuta nel caso di avvio dell'attività di autorimessa intesa quale servizio di parcheggio a pagamento, come disposto dall'art. 1 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse".

 

Per il mero parcheggio di mezzi aziendali non è dovuta la SCIA, fermo restando l'obbligo del rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di sicurezza e di prevenzione incendi.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 12:25.00