
L’autorimessa serve per custodire o posteggiare:
- autoveicoli
- natanti
- roulotte
- caravan
- motocicli
- biciclette.
Se l’attività è svolta a scopo di lucro gli esercenti di rimesse di veicoli sono obbligati ad annotare su apposita ricevuta:
- date di ingresso e di uscita
- marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
La ricevuta deve essere valida anche ai fini tributari.
Dall'annotazione dei dati sono invece esonerati:
- i veicoli ricoverati occasionalmente per un massimo di due giorni
- i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
Approfondimenti
In tutte le amministrazioni…
Si precisa che la SCIA è dovuta nel caso di avvio dell'attività di autorimessa intesa quale servizio di parcheggio a pagamento, come disposto dall'art. 1 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse".
Per il mero parcheggio di mezzi aziendali non è dovuta la SCIA, fermo restando l'obbligo del rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di sicurezza e di prevenzione incendi.