Autorimesse, parcheggi a cielo aperto

Autorimesse, parcheggi a cielo aperto

L’autorimessa serve per custodire o posteggiare:

  • autoveicoli
  • natanti
  • roulotte
  • caravan
  • motocicli
  • biciclette.

Se l’attività è svolta a scopo di lucro gli esercenti di rimesse di veicoli sono obbligati ad annotare su apposita ricevuta:

  • date di ingresso e di uscita
  • marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.

La ricevuta deve essere valida anche ai fini tributari.

Dall'annotazione dei dati sono invece esonerati:

  • i veicoli ricoverati occasionalmente per un massimo di due giorni
  • i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

Approfondimenti

In tutte le amministrazioni…

Si precisa che la SCIA è dovuta nel caso di avvio dell'attività di autorimessa intesa quale servizio di parcheggio a pagamento, come disposto dall'art. 1 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse".

 

Per il mero parcheggio di mezzi aziendali non è dovuta la SCIA, fermo restando l'obbligo del rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di sicurezza e di prevenzione incendi.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 12:25.00